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Il D.Lgs. 196/00 attribuisce alla Consigliera di parità molteplici compiti tutti diretti alla realizzazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione nel lavoro.
La Consigliera ha un doppio ruolo:
- ANTIDISCRIMINATORIO
- PROMOZIONALE
Nell'ambito del RUOLO ANTIDISCRIMINATORIO la Consigliera ha la possibilità di attivarsi per la rimozione di situazioni causate esclusivamente da tutti quegli atti, patti o comportamenti che, direttamente o indirettamente, producano un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.
In particolare la Consigliera su delega della lavoratrice o del lavoratore discriminato può:
COME SI PROCEDE
- La lavoratrice o il lavoratore contatta l'Ufficio della Consigliera di parità
- Primo colloquio con la Consigliera
- La lavoratrice o il lavoratore compila un modulo nel quale dà incarico alla Consigliera di Parità di agire per suo conto nei confronti della controparte, azienda o singolo da cui si ritiene danneggiata/o
- Dopo il primo colloquio inizia l'opera di accertamento dei fatti in modo diretto o tramite l'ispettorato del lavoro a seconda dei casi
- Viene convocata la controparte e si inizia il tentativo di conciliazione
- In casi di discriminazione già accertata o quando la controparte non accoglie la conciliazione si procede per vie legali iniziando un percorso di tipo giudiziario
L'attività della Consigliera, completamente gratuita, può avvenire anche di concerto ed in supporto a quello del legale della persona discriminata.
data ultima modifica pagina: 16 ottobre 2007