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Conciliazioni

In questa sezione è spiegata l'Istanza di conciliazione agraria ai sensi dell’art. 46 “ Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali”  della L. 203  del 3 maggio 1982. Norme sui contratti agrari. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e alla Provincia competente per territorio. Il Dirigente entro venti giorni dalla comunicazione convoca le parti e i rappresentanti delle associazioni professionali d categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

La Provincia tratta, inoltre, della valutazione di miglioramenti fondiari apportati dall’affittuario ai sensi del’art. 17 “Regime di miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni” della L. 203 del 3 maggio 1982. Norme sui contratti agrari.L’affittuario che ha eseguito le opere di miglioramento fondiario ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti apportati. Nel caso in cui non interviene accordo in ordine alla misura della indennità prevista, questa è determinata, a richiesta delle parti, dalla Provincia, la cui determinazione costituisce prova scritta del credito per l’indennità stessa.

Referenti:

Dr. Andrea Acciai a.acciai@provincia.pisa.it  Tel. 050929619 Fax 050929639

Dott.ssa Silvia Gorini s.gorini@provincia.pisa.it Tel. 781


Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Via P. Nenni, 24 (IV° piano) 56124 PISA



data ultima modifica pagina: 11 ottobre 2012

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