Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n.22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni). Modifiche alla L.R. n.32/2002, alla L.R. n.67/2003, alla L.R.41/2005, alla L.R. n.68/2011 e alla L.R. n.65/2014” a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono state trasferite alla Regione Toscana le funzioni di autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative e introito dei relativi proventi in materia di caccia, pesca, raccolta prodotti del sottobosco (funghi e tartufi), controllo del potenziale vitivinicolo, tassidermia, agriturismo.

Per quanto riguarda le funzioni sanzionatorie in materia di agricoltura, caccia e pesca la Regione Toscana ha attribuito la competenza al Settore “Imprenditoria agricola, coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo” – con sede in via Di Novoli nr.26 50127 Firenze - al quale dovranno essere inviati i verbali di accertamento, così come gli scritti difensivi e le richieste di audizione.

Alla Provincia restano attribuite, in materia di sanzioni irrogate ai sensi della L. 689/81, le funzioni e le attività di cui alla L.R.T. 48/94 “circolazione fuori strada”, nonché in materia di “ambiente” (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 209/03), quest’ultime a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n.129/19.

Pertanto tutti gli organi di polizia che accerteranno violazioni alla L.R.T. 48/94, al D.Lgs. 152/06 e al D.Lgs. 209/03 sono tenuti ad inviare i verbali di accertamenti alla Provincia di Pisa utilizzando sia la spedizione a mezzo posta all’indirizzo Provincia di Pisa – Via Nenni, 30– 56124 Pisa, sia depositandoli direttamente presso il Comando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - è comunque possibile inviare gli accertamenti tramite PEC all’indirizzo: protocollo@provpisa.pcertificata.it

Informazioni per il cittadino relativamente ai verbali in materia di circolazione fuoristrada e ambiente:

  • Entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale l’interessato (trasgressore o obbligato in solido) ha la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, procedendo al pagamento della somma indicata nel verbale o nell’avviso di notifica, mediante:

  • per “circolazione fuoristrada: collegamento al Portale dei Pagamenti On-Line, integrato con il sistema di connessione pubblico per i pagamenti elettronici PagoPA, presente sul sito della Provincia di Pisa all'indirizzo https://www.provincia.pisa.it/it/provincia/55781/Portale-Pagamenti_On_line.html o direttamente al sito https://amoneypa.provinciapisa.plugandplay.it, accedendo all'area "Pagamento spontaneo" e selezionando l'opzione "Sanzioni Circolazione Fuoristrada" e seguendo il percorso guidato.

Il pagamento scontato del 30% entro 5 giorni non è ammesso.

  • Entro 30 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale l’interessato (trasgressore o obbligato in solido) può presentare uno scritto difensivo (in carta libera) intestandolo al Presidente della Provincia di Pisa; con lo scritto difensivo può anche essere chiesta l’audizione personale, nonché di eventuali testimoni. Allo scritto difensivo deve essere allegato il verbale opposto e copia di un documento di identità.

  • In caso di presentazione di scritto difensivo, al termine dell’istruttoria, qualora l’istanza di archiviazione del verbale venga rigettata, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.

  • Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione il destinatario dell’atto può effettuare il pagamento della somma ingiunta, od in alternativa presentare ricorso all’autorità territorialmente competente indicata nell’ordinanza (Tribunale Civile o Giudice di Pace). Si ricorda che, ai sensi dell’art.22 bis della L. 689/81, tutte le materie ambientali sono di competenza del Tribunale.

  • Qualora l’interessato non si avvalga delle facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta o di presentare scritto difensivo, verrà emessa ordinanza ingiunzione di pagamento, maggiorata delle spese di istruttoria e di notifica.

  • Decorso il termine per il pagamento della somma ingiunta (30 giorni), senza che il destinatario dell’ordinanza abbia presentato ricorso, verrà avviata la procedura di esecuzione forzata, mediante iscrizione a ruolo.

  • L’interessato, ai sensi dell’art. 26 della L. 689/81, può chiedere il pagamento dilazionato (rateizzazione) della sanzione comminata.

Contatti Polizia Provinciale:

Tel. 050 929457 – 050 929220

Fax 050 929216

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