Nel corso della seduta dell'ultima giunta provinciale, con apposita delibera, ha stabilito i criteri con i quali poter riconoscere alle GAV (Guardie Ambientali Volontarie) la possibilità di svolgere attività di vigilanza in materia di caccia. Tale atto, risolutore della situazione che si era venuta a creare, si è reso necessario in seguito all'emanazione da parte della Regione Toscana della legge 2/2010 (modifica della L.R. 3/1994) con la quale si prevede che, per poter espletare servizi di vigilanza venatoria, le GAV (riconosciute ai sensi della legge regionale n.7/1998) devono risultare anche in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 52 della L.R. 3/94. La stessa Regione Toscana, per meglio disciplinare il rilascio delle abilitazioni dopo l'intervenuta modifica normativa, ha emanato una specifica nota esplicativa, prevedendo la possibilità per ogni singola Provincia di poter procedere secondo autonomi criteri ed indirizzi. A fronte di ciò, la giunta provinciale ha stabilito i criteri per attribuire alle GAV, già in possesso di qualifica (ottenuta prima dell'emanazione della L.R. 2/2010), anche l'abilitazione in materia di caccia.

Quindi, le GAV interessate ad ottenere l'abilitazione in materia di caccia possono, a partire da giovedì 9 settembre, presentare alla Polizia Provinciale specifica istanza. A tal proposito si precisa che solo le GAV che risulteranno in possesso dei puntuali requisiti stabiliti dalla giunta provinciale con delibera n. 151 dell'8/9/2010 potranno vedersi riconosciuta l'abilitazione, ricevendo un tesserino di identificazione attestante l'idoneità ad espletare la vigilanza venatoria. Le Guardie Ambientali Volontarie che, in seguito a tale procedura, risulteranno idonee, potranno sin da domenica 19 settembre collaborare con la Polizia Provinciale anche nell'ambito dei controlli in materia di attività venatoria. La Polizia Provinciale precisa che in virtù dell'emanata L.R. 2/2010, al fine di poter espletare la vigilanza venatoria, le GAV di "nuova nomina" dovranno necessariamente sostenere l'esame dinanzi alla Commissione provinciale di cui all'art. 52 della L.R. 3/94.