A partire dal 2007 le professioni turistiche sono state oggetto di un processo di “liberalizzazione”, attuato prima a livello nazionale e poi a livello regionale.

Il primo passo verso la liberalizzazione è stato fatto con la “Legge Bersani” che, al comma 4 dell’articolo 10, prevede che “Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le Regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica".

Il 7 agosto 2007, con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 46/R, sono state apportate alcune modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 42/2000 e, relativamente all’accesso alla professione di guida turistica, è stato disposto (art. 48 bis – comma 1) che possono accedere alla professione di guida turistica sostenendo l’esame di abilitazione e senza frequentare il corso di qualificazione professionale, i titolari di:

  • laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame di storia dell’arte;
  • laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame di storia dell’arte;
  • laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame di storia dell’arte;
  • laurea in lettere, con superamento esame di storia dell’arte;
  • laurea in architettura, con superamento esame di storia dell’arte;
  • laurea in scienza del turismo, con superamento esame di storia dell’arte;
  • altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento esame di storia dell’arte.

Potranno inoltre accedere all’esame di abilitazione, senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica che chiedono l’estensione territoriale.

A queste due situazioni va aggiunta quella che si verifica quando un cittadino straniero, residente in Italia e in possesso di un titolo di studio conseguito nel proprio paese che abilita alla professione, vuole svolgere la propria attività nel nostro paese. In questo caso dovrà rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico che, dopo aver riconosciuto che il titolo di studio conseguito nel paese d’origine è valido per lo svolgimento della professione, stabilisce che l’interessato svolga un tirocinio di adattamento svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato. La valutazione del tirocinio di adattamento viene effettuata mediante prova scritta e colloquio.

Ricapitolando, quindi, la situazione che ad oggi si presenta è la seguente:

  1. Dovrà solo essere sottoposto a verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento chi rientra nelle condizioni poste dalla “Legge Bersani”.
  2. Dovrà sostenere l’esame completo di abilitazione (prova scritta, colloquio e prova di simulazione), senza obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, chi rientra nelle condizioni previste dall’art. 48 bis – comma 1 e coloro che, essendo già guide turistiche, chiedono l’estensione dell’ambito territoriale.
  3. Dovranno sostenere l’esame – solo la prova scritta e il colloquio – i cittadini stranieri che hanno effettuato il tirocinio disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  4. Coloro che non sono compresi nei casi sopra indicati dovranno, per diventare guida turistica, essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame di abilitazione.

Una nota a parte merita l’ultima frase contenuta nel comma 4 dell’art. 10 della “Bersani” (I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica). Questo significa che una guida turistica abilitata a svolgere la professione in un paese comunitario che accompagna un proprio gruppo in visita in Italia non ha più l’obbligo di avvalersi delle guide locali, ma può svolgere direttamente l’attività.