La Regione Toscana il 12 novembre 2013 ha approvato la legge regionale n.65 avente per oggetto:

“Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 – (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regionale Toscana n.54 del 15.11.2013 con la quale modifica l’articolo 34 della l.r. 34 “Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti”.

Tale modifica riguarda importanti adempimenti circa la costruzione dell’appostamento fisso e la realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso.