Con Deliberazione n. 601 del 21-07-2014 la Regione Toscana ha fornito agli Enti locali una serie di indicazioni interpretative in ordine all’impatto della normativa statale in materia di guide turistiche (legge 6 agosto 2013 n. 97) sulla previgente legislazione regionale (legge regionale 23 marzo 2000 n. 42).

Secondo il dettato della legge nazionale, infatti, "L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale” (art. 3, comma 1, primo periodo), mentre la legge regionale prevede che l'esercizio dell'attività di guida turistica sia consentito "negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l'abilitazione" (art. 98, comma 2, lett. a).

L’affermazione del principio secondo il quale la professione di guida turistica non è più sottoposta a limiti territoriali a carattere locale avrebbe dovuto essere accompagnata dalla ridefinizione del profilo professionale e da un riordino del percorso formativo, prevedendo altresì norme transitorie che garantissero un passaggio il più possibile indolore al nuovo regime. Purtroppo, ad oggi, niente di tutto ciò è avvenuto.

Le indicazioni fornite dalla Regione sono dettagliate nella circolare allegata.