rifiuti
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Le attività di smaltimento trattamento e recupero dei rifiuti sono normate dal D.Lgs 152/2006 parte 4°. Le funzioni amministrative autorizzative e di pianificazione sono attribuite dallo stesso decreto alla Regione.Con L.R. 25/98 la Regione Toscana ha delegato alle Province le suddette funzioni.Sono inoltre attribuite alla Provincia le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.Le funzioni amministrative consistono: nell’ approvazione e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di stoccaggio recupero, trattamento e smaltimento rifiuti.Relativamente alle attività di pianificazione compete alla Provincia la redazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, il cui contenuto è definito dalla L.R. 25/98 .Il Piano di gestione dei Rifiuti urbani deve definire gli obbiettivi di raccolta differenziata, il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione dei rifiuti urbani , il tipo di impianti per il recupero, trattamento e smaltimento e la localizzazione degli stessi.Il Piano di gestione dei rifiuti speciali deve contenere il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione e i criteri di localizzazione e di gestione degli impianti di stoccaggio,recupero, trattamento e smaltimento.Alla Provincia compete inoltre, la tenuta di un registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata ai sensi del D.M. febbraio 1998. Il suddetto D.M. individua le tipologie di rifiuti recuperabili ed i relativi massimi quantitativi che possono essere gestiti senza una preventiva autorizzazione, ma con una preventiva comunicazione alla Provincia. Alla Provincia compete inoltre il controllo congiuntamente con l’Arpat.

Alla Provincia compete infine il rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione di acque reflue in agricoltura come regolamentato dal D.Lgs 99/1992. L’autorizzazione viene rilasciata al detentore del fango e contiene i dati relativi all’azienda agricola presso la quale viene effettuato lo spandimento dei fanghi, le specifiche delle particelle interessate, l’impianto di depurazione di provenienza del fango ed i quantitativi ammessi allo spandimento. L’autorizzazione ha validità di 3 anni ed è rinnovabile su richiesta.