Si definisce scarico, ai sensi del D.Lvo 152/06, qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, sottosuolo o in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Le acque reflue si suddividono in:

  • domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  • industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, ovvero quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
  • urbane: miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
  • acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'articolo 8 comma 8 della LR20/06;
  • acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):acque meteoriche dilavanti, diverse dalla acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della LR 20/06;
  • acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate dall'articolo 8 comma 8 della LR 20/06;
  • acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lvo 152/06.

Competenze:
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue IN pubblica fognatura:

  • Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate al domestico ai sensi del Regolamento Regionale 46/R del 08/09/2008 che confluiscono in fognatura non necessitano di autorizzazione ma sono sempre ammessi in accordo al Regolamento di accettabilità in fognatura fissato dal gestore del Servizio idrico integrato ed approvato dall'AIT (Autorità Idrica Toscana) ex ATO e in funzione della capacità residua dell'impianto di depurazione a cui vengono conferiti.
  • Gli scarichi di acque reflue industriali, di acque e reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, in pubblica fognatura sono autorizzati dall'AIT in accordo al Regolamento di accettabilità in fognatura fissato dal gestore del Servizio idrico integrato ed approvato dall'AIT (Autorità Idrica Toscana) e in funzione della capacità residua dell'impianto di depurazione a cui vengono conferiti ai sensi del c. 2 art. 5 del testo coordinato L.R. 20/06.

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue NON in pubblica fognatura:

  • Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate al domestico non in pubblica fognatura sono autorizzati dal Comune ai sensi del c. 2 art. 4 del testo coordinato L.R. 20/06 così come modificata L.R. 50/11.
  • Gli scarichi di acque reflue industriali, urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate, non in pubblica fognatura, sono autorizzati dalla Provincia ai sensi del comma 1 art.4 del testo coordinato L.R. 20/06.
  • Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine separatamente oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento anche scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione spetta sempre alla Provincia ai sensi del comma 4 art. 4 del testo coordinato L.R. 20/06.

La Provincia ha il ruolo non solo di rilasciare l'autorizzazione, ma di monitorare gli scarichi, aggiornare il catasto, applicare sanzioni amministrative, effettuare consulenze interne ed esterne all'ente.

Responsabile
Cristiana Fichi, 050 929670, c.fichi@provincia.pisa.it

Riferimento
Lucia D’Amico, 050 929593, l.damico@provincia.pisa.it


Simona Perugini, 050 929936, fax 050 929680, s.perugini@provincia.pisa.it

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (si prega di telefonare preventivamente per conferma). Via P. Nenni, 30 (V° piano) PISA.