Il D.lgs n. 387/2003 definisce all'art. 2 le "fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili" le fonti non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomassa si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. La centrale ibrida produce energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili. Qualora la quota parte di energia elettrica prodotta dalla centrale utilizzando fonti rinnovabili superi il 50% del totale, questo impianto è assimilato ad un impianto da fonte rinnovabile.

La L.R.n. 39/2005 e ss.mm. prevede all'art. 13, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre n. 387 ( Attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e le centrali ibride, l'autorizzazione unica, ad eccezione degli impianti minori purché gli stessi non ricadano in aree soggette a vincolo ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico o non abbiano ripercussioni sulla salute pubblica e incolumità pubblica.

In particolare ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. n.387/2003 la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, costituiscono, ove occorra variante allo strumento urbanistico.


CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI RICADENTI NELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISA

  • impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 20kW;
  • impianti a biomassa di potenza superiore o uguale a 200kW;
  • impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW e inferiore o uguale a 1 megawatt;
  • impianti a fonte idraulica di potenza maggiore o uguale a 100 kW;
  • impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas di potenza superiore o uguale a 250 kW;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, con capacità di generazione superiore o uguale a 1 megawatt elettrici o a 3 megawatt termici;
  • estrazioni locali di acque calde ai fini geotermici per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

L'autorizzazione è un'autorizzazione unica, rilasciata dalla provincia delegata dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi (Legge . n. 241/90 e ss.mm.). Con l'autorizzazione unica vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto. Sono inoltre autorizzate le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi. Per queste opere non si applica pertanto il procedimento di "sportello unico".

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni, fatte salve eventuali sospensioni. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento l'interessato ha la facoltà di presentare ricorso al TAR avverso il silenzio dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 bis della L. n. 1034/1971.

La riunione della Conferenza dei Servizi viene convocata ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 39/05 entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione.

Alla Conferenza viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente.

Notizie dei procedimenti in corso e delle convocazioni delle riunioni della Conferenza dei servizi sono pubblicate alla pagina (www.provincia.pisa.it → aree tematiche ambiente → sezione energia → procedimenti in corso).

SCHEMA DI DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Le richieste di autorizzazione, redatte secondo lo schema allegato e corredate della idonea documentazione tecnica, possono essere inviate a: Provincia di Pisa, Servizio Ambiente U.O Energia Piazza V. Emanuele II 14 56125 Pisa e/o consegnate a mano al protocollo dell'Ente.

Responsabile U.O Energia
Alessandro Sanna

Riferimento

Fabiana Baldacci recapito tel 050929584 e-mail f.baldacci@provincia.pisa.it

Gianfrancesco Sangiovanni recapito tel 050929678 e-mail g.sangiovanni@provincia.pisa.it

Luca Pecori recapito tel 050929677 e-mail l.pecori@provincia.pisa.it


Ricevimento nei giorni martedì e giovedì, su appuntamento telefonico.