La L.R.39/2005 e ss.mm prevede l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.lgs. 152/06 (parte V). Fino all’entrata in vigore del regolamento della L.R. continua ad applicarsi, per la parte compatibili con la L.R. stessa il DPR 53/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Sono impianti di competenza della Provincia di Pisa quelli di potenza inferiore a 300MW termici, di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.lgs. 152/06 (parte V). E gli impianti alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, con capacità di generazione superiore o uguale a 1 megawatt elettrici o a 3 megawatt termici.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

L'autorizzazione è un'autorizzazione unica, rilasciata dalla provincia delegata dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi (Legge . n. 241/90 e ss.mm.). Con l'autorizzazione unica vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto. Sono inoltre autorizzate le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi. Per queste opere non si applica pertanto il procedimento di "sportello unico".

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni, fatte salve eventuali sospensioni. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento l'interessato ha la facoltà di presentare ricorso al TAR avverso il silenzio dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 bis della L. n. 1034/1971.

La riunione della Conferenza dei Servizi viene convocata ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 39/05 entro i 15 giorni dalla data prevista.

Notizie dei procedimenti in corso e delle convocazioni delle riunioni della Conferenza dei servizi sono pubblicate alla pagina (www.provincia.pisa.it → aree tematiche ambiente → sezione energia → Autorizzazioni in corso).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Le richieste di autorizzazione complete della documentazione tecnica devono essere consegnate/inviate a: Provincia di Pisa Dipartimento del Territorio – Servizio Ambiente U.O Energia, Via P. Nenni, 30 Cap 56124 Pisa.

Responsabile
Alessandro Sanna, a.sanna@provincia.pisa.it Recapito telefonico tel 050/929779 fax 050 929680

Riferimento
Gianfrancesco Sangiovanni, g.sangiovanni@provincia.pisa.it
Recapito telefonico 050 929678

Luca Pecori, l.pecori@provincia.pisa.it Recapito telefonico 050 929677

Ricevimento martedì e giovedì su appuntamento telefonico.