Storno
Storno

Con Delibera n. 780 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato il prelievo in deroga della specie storno per la Provincia di Pisa.
Ai sensi della suddetta Delibera viene autorizzato il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris), al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, nei soli territori dei Comuni, per la provincia di Pisa, di Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Pisa, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce, Vecchiano, Vicopisano e Volterra, nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2015 e il 13 dicembre 2015;

La Delibera n. 780 stabilisce altresì che il prelievo in deroga dello storno deve essere effettuato solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, e solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.

Il numero di capi di storno complessivamente prelevabili nella provincia di Pisa nel 2015 è pari a 2.570.

La Delibera n. 780 stabilisce inoltre, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo:

- che i cacciatori provvedano a comunicare alla Provincia di residenza il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 12 novembre 2015;
- che le Province trasmettano le risultanze del suddetto monitoraggio alla competente struttura della Giunta regionale entro 20 novembre 2015;
- che i cacciatori provvedano a consegnare alla Provincia di residenza le pagine del tesserino venatorio dedicate al prelievo in deroga di storni entro la fine del mese di gennaio 2016;

E’ consentito il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (4 ottobre 2015 – 13 dicembre 2015), con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici.

Non è consentito l’uso di richiami della specie di riferimento.

E’ vietata la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati.

E’ stabilito altresì che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale, e di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati nei termini previsti dalla normativa vigente.

Viene individuato il CIRSeMAF quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate, e viene dato atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della L.R. 3/94.

Per informazioni, Sig.ra Scotto al numero 050929624 email: m.scotto@provincia.pisa.it