L'Accesso Civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo. La normativa di riferimento relativa all'accesso civico è costituita dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", come modificato da art. 6 D.Lgs. 97/2016.

MODALITA' PER L'ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, procede alla relativa trasmissione al Dirigente della Unità di Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.provincia.pisa.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che la presente previsione normativa non è riferibile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, così come disposto dal Regolamento di Accesso agli Atti della Provincia di Pisa