Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.33 del 2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art icolo 5 bis del medesimo decreto .

MODALITA' PER L'ACCESSO CIVICO "Generalizzato"

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:

Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:

In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
a) richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
b) presentare ricorso al difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Si evidenzia che la presente previsione normativa non è riferibile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, così come disposto dal Regolamento di Accesso agli Atti della Provincia di Pisa