LA RETE ANTIDISCRIMINAZIONE RE.A.DY.

La Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni - nasce nel 2006, su iniziativa dei Comuni di Torino e Roma. E’ costituita da enti locali e regionali che hanno avviato politiche per favorire l`inclusione sociale di cittadini e delle cittadine LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali/transgender) al fine di contrastare qualsiasi discriminazione basata sull`orientamento sessuale e sull`identità di genere.

L`Amministrazione Provinciale, con Atto di Consiglio n. 10 del 21.02.2019, ha aderito alla Rete RE.A.DY. - Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere poiché condivide i contenuti espressi nella "Carta di Intenti" della Rete stessa che riunisce molte realtà istituzionali con l’obiettivo di sviluppare buone prassi di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni.

Con Atto Presidenziale n. 65 dell’8 maggio 2019 la Provincia di Pisa ha aderito all`accordo tra Regione Toscana e Amministrazioni della RT aderenti alla rete RE.A.DY. al fine di:

  • promuovere e consolidare la rete RE.A.DY sul territorio toscano;
  • individuare e mettere a confronto politiche riguardanti le persone LGBTI realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni a livello locale;
  • contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio toscano mettendo in rete le Pubbliche Amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti delle persone LGBTI.

La Provincia di Pisa considera la rete Re.A.Dy un’opportunità per poter creare sinergie costruttive sia di livello locale che nazionale ed internazionale e per dare attuazione a tutte le azioni contenute nella “Carta Europea per l’Uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” (Adesione con Decreto Presidenziale n. 54 del 28 maggio 2018) elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) facendo proprie le indicazioni comunitarie, finalizzate ad attivare strumenti di pianificazione orientate al superamento della disparità ancora presenti tra i generi.

Richiami:

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, politiche o di qualsiasi altra natura, riconoscendo in tal senso la problematicità della diffusione dei fenomeni discriminatori; essa, inoltre, all’art. 23 sancisce la regola secondo cui “la parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i campi”;

La Costituzione della Repubblica Italiana nella Prima Parte (“Principi fondamentali”), all’art. 3 riconosce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”;

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 cosiddetta Del Rio nel definire le funzioni fondamentali delle Province comprende quella di “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”.

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