Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con la direttiva UE 2019/1937 si introduce un vero e proprio diritto alla segnalazione e il D. Lgs. 24/2023 innova e sostituisce la precedente normativa in materia contenuta nella L. 179/2017 e abroga l’art. 54 bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti del D. Lgs. 165/2001.

Con Delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, l’Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad ANAC e relativa gestione delle segnalazioni esterne, così come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023.

Con delibera n. 478, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.

Anac ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne con Delibera n. 479, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.

La Provincia di Pisa, al fine di allinearsi alle novità normative, con Decreto Presidenziale n.74/2026 ha adottato la NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALA VIOLAZIONI (D.LGS N. 24 DEL 10 MARZO 2023) C.D. WHISTLEBLOWING che sostituisce quella precedentemente adottata con decreto presidenziale n. 60 /2022.


A CHI È RIVOLTA LA PROCEDURA

dipendenti - collaboratori - fornitori, subfornitori o dipendenti/collaboratori degli stessi - liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi - volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti - azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza - ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza, soggetti in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE tramite PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING_PA

La Provincia di Pisa, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi. Caratteristiche principali delle segnalazioni mediante la piattaforma informatica WhistleblowingPA:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario guidato, in cui le domande a risposta obbligatoria sono contrassegnate con * (asterisco).
  • È prevista la possibilità per il segnalante di non fornire i propri dati identificativi. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico se adeguatamente circostanziate e saranno trattate con le modalità "ordinarie" di gestione di segnalazioni ed esposti.
  • La segnalazione viene ricevuta dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Pisa, e viene gestita dal RPCT mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e di tutela della riservatezza dell'identità dello stesso.
  • Al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
  • La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita in ogni circostanza.

La nuova procedura prevede che la segnalazione possa essere effettuata anche in forma orale attraverso la richiesta - tramite la piattaforma - di incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Accedendo al servizio l'utente dichiara:

  • la sua posizione in relazione al rapporto presente o passato con la Provincia di Pisa;
  • di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei whistleblower.

    Prima di procedere all’invio di una segnalazione, si invita a prendere visione dell’informativa privacy Le segnalazioni possono essere inviate mediante la piattaforma informatica dedicata.

https://provinciadipisa.whistleblowing.it/

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

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