Il piano della performance era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta.

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Decreto Legge 174/2012 ha disposto con l’art. 3, co. 1, lett. gbis, che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione, il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 108, co. 1, ed il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Inoltre, a seguito dell’adozione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, introdotto con D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato con D.Lgs. 126/2014, dall’esercizio 2016 è prevista l’approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP che rappresenta il documento redatto secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Nel DUP sono stati individuati gli Obiettivi strategici e, nella sezione operativa,ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi.

Il Piano della performance è, pertanto, pienamente assimilabile al D.U.P. ed al Piano Esecutivo di Gestione che gli Enti sono già tenuti ad adottare ai sensi, rispettivamente, degli articoli 169 e 170 del D.Lgs. 267/2000.