Imposta provinciale di trascrizione - IPT
Normativa di riferimento: D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 - art. 56; art. 17 D.Lgs. n. 68/2011; art. 9 D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 (allegati)
L’Imposta provinciale di trascrizione- I.P.T. è applicata sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, risultando quindi direttamente determinata dalle fluttuazioni del mercato automobilistico.
L’importo base delle tariffe è stabilito dal Ministero delle Finanze, con proprio decreto (D.M. 27 novembre 1998 n. 435). Tali tariffe possono essere aumentate dalla Provincia con propria delibera fino ad un massimo del 30%: dal 2007, la Provincia di Pisa ha aumentato l’aliquota portandola al 30%.
L’imposta è accertata e riscossa mediante gli Uffici provinciali del pubblico registro automobilistico gestito dall’A.C.I.
L’attività di liquidazione, riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni, contabilizzazione e recupero dell’I.P.T. sono stati affidati, fino a tutto l’anno 2014, all’ACI quale concessionario del PRA – Via Cisanello n. 167, 56126 Pisa, a seguito di convenzione tra Provincia di Pisa e ACI-PRA Nazionale approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 17/12/2009.Il versamento è effettuato dal ACI-PRA di Pisa tramite bonifico bancario, coordinate bancarie IBAN: IT 65V 08562 70910 000010250009.