Tributo ambientale TEFA
Normativa di riferimento: D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 - art. 19
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - art. 49.17
L. 124/2013
Il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – T.E.F.A. è dovuto alla Provincia a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, del rilevamento, della disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo che essa svolge.
Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) o alla tariffa impatto ambientale (TIA) e soggetti passivi sono gli stessi sui quali grava la predetta tassa/tariffa comunale.
Dal 1° Gennaio 2013 , le predette entrate comunali TARSU, TIA (1 e 2) sono state sostituite dall'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARES) svolto in regime di privativa pubblica dei Comuni (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 - art. 14 - convertito in L. n. 2014 del 22 dicembre 2011) e che ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, comma 28 "è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, promozione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggetabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, sclusa la maggiorazione di cui al comma 13".
L’aliquota del tributo in oggetto è determinata annualmente dalla Provincia nella misura compresa tra l’1% ed il 5% : per il 2014, la Provincia di Pisa ha confermato la stessa aliquota prevista per gli anni precedenti e cioè il 5%.
Il tributo provinciale è accertato direttamente dai singoli Comuni del territorio provinciale mentre la riscossione può essere effettuata o dal Comune o dall’agente della riscossione i quali riversano l’imposta provinciale all’Ente competente.
Il versamento è effettuato dal Comune o dall’agente nazionale della riscossione incaricato tramite bonifico bancario, coordinate bancarie IBAN: IT 65V 08562 70910 000010250009.