Normativa di riferimento: L. 28 dicembre 1995 n. 549 art. 3.24-41
L. Regione Toscana 29 luglio 1996 n. 60 seccessivamente modificata
dalla L.R. 22 dicembre 1999 n. 70
L. Regione Toscana 18 maggio 1998 n. 25

Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il tributo è dovuto per il 90% alle regioni e per il 10% alla Provincia.
Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti dai gestori di discariche o impianti di incenerimento.
A decorrere dal 1 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla L. Regionale 29 luglio 1996 n. 60, da ultimo modificata dalla L. Regionale 27 dicembre 2005 n. 70 è determinato per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro-capite di rifiuti
Il soggetto passivo dell’imposta è il gestore della discarica o dell’impianto di incenerimento (L. R.T. 29 luglio 1996 n. 60). Il versamento viene effettuato in favore della Regione (entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito) la quale provvede poi al versamento del 10% alle Province competenti ripartita tra le stesse con atto del dirigente regionale competente in materia di rifiuti entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di versamento trimestrale previsto dall’art. 3, comma 30, della legge statale.
I versamenti sono effettuati dalla Regione tramite bonifico bancario sul c/c n. 000010250009 intestato a Provincia di Pisa – Banca di Credito Cooperativo di Fornacette - ABI 8562 - CAB 70910 - CIN V - IBAN IT 65.
L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti.
Per il periodo relativo al IV trimestre 2007 e per il 2008 il tributo è stato determinato dalla Regione Toscana con decreto n. 4598 del 27 settembre 2007.

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