Azioni Positive
Spetta alla Consigliera di Parità promuovere progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo.
AZIONI POSITIVE EX L. 125/91
La legge 125/91 prevede dei fondi diretti a finanziare progetti di azioni positive finalizzate a:
- favorire l'occupazione femminile;
- realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;
- rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI
- i datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi;
- le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali;
- i centri di formazione professionale accreditati;
- le associazioni.
TERMINI
Entro il 31 maggio di ogni anno viene formulato dal Comitato nazionale di parità un programma-obiettivo in base al quale devono essere presentati i progetti di azioni positive.
Dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno possono essere presentati al Comitato nazionale di parità progetti di azione positive per la parità uomo-donna nel lavoro.
AZIONI POSITIVE EX L. 53/00
L'art. 9 della legge 3/00 ha introdotto forme di flessibilità dell'orario, con riferimento in via prioritaria, ma non esclusiva, alla cura dei figli, prevedendo contributi a favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità ed in particolare:
- progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario;
- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
TERMINI
10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno.