Con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 in Italia viene istituito il Servizio nazionale della Protezione civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. La Protezione Civile è un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e coerente per un fine di pubblica utilità ossia la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, terremoti) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a fune, su dighe). Svolge attività di:

  • Previsione: individuazione delle situazioni di rischio ovvero di potenziali emergenze presenti sul territorio, sulla cui base vengono definiti i programmi di prevenzione;
  • Prevenzione: iniziative finalizzate alla eliminazione o, più realisticamente, alla mitigazione dei rischi;
  • Soccorso: interventi di prima assistenza per la popolazione colpita da calamità o catastrofe;
  • Superamento dell'emergenza: assunzione dei primi più urgenti provvedimenti per il ripristino della normalità.

La Protezione Civile della Provincia svolge un ruolo di coordinamento e supporto per i Comuni del territorio provinciale.

Le segnalazioni di emergenza da parte dei cittadini devono essere rivolte al Comune di appartenenza.

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